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Nel caso in questione l’acquirente ricorreva in Cassazione per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano – pronunciatosi sull’appello – che aveva stabilito che quando in un contratto di vendita di un’autovettura usata è inserita la clausola “vista e piaciuta nello stato in cui si trovava”, il venditore non è responsabile per i vizi riscontarti nel veicolo dopo il suo acquisto.