Il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti

lettera43

Nel caso in questione l’acquirente ricorreva in Cassazione per impugnare la sentenza del Tribunale di Milano – pronunciatosi sull’appello – che aveva stabilito che quando in un contratto di vendita di un’autovettura usata è inserita la clausola “vista e piaciuta nello stato in cui si trovava”, il venditore non è responsabile per i vizi riscontarti nel veicolo dopo il suo acquisto.

Il ricorrente aveva quindi eccepito la falsa applicazione dell’art. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) che prevede:
   “Il venditore e’ tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
   Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”

La Suprema Corte, sez. VI, con sentenza n. 21204 del 19/1/2016, premettendo che “la garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate”, ha sancito che la clausola “vista e piaciuta nello stato in cui si trovava” non possa riferirsi ai vizi occulti che, manifestandosi soltanto dopo l’uso del bene acquistato, non sono riscontrabili dall’acquirente ad un primo esame.

Inoltre, riprendendo quanto già pronunciato con sentenza n. 3741 del 03/07/1979, Sez. 2, ha ribadito che la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta” solo quando si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede dal venditore.

Le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha infine concluso stabilendo che “il venditore di vettura usata (…) è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto”.

(Studio Alboreto, nota di Claudio Alboreto)

Photo: lettera43.it