Amministratore di condominio, quanto dura il mandato?

 mandatoQuanto dura il mandato di un amministratore di condominio? Uno dei problemi più comuni relativo alla gestione del condominio è certamente legato alla durata del mandato dell’amministratore.  Dopo la riforma del 2012, entrata in vigore nel 2013, apprendiamo dal Codice Civile (articolo 1129)   che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata“. Questo vuol dire che dal momento dell’elezione il mandato dell’amministratore dura due anni. Ma, terminato il primo anno, la riconferma è automatica o dev’essere deliberata dall’assemblea?

Il rinnovo del mandato è automatico o si ricorre all’assemblea?

Chiariamo subito il dubbio: il mandato di un amministratore di condominio ha durata di un anno e si rinnova automaticamente per il secondo anno senza delibera da parte dell’assemblea. Al termine del secondo anno, invece, si procede a una nuova elezione.

Al termine del primo anno di mandato, l’Amministratore in carica informerà i condòmini del rinnovo automatico, senza metterlo ai voti. Allo scadere del secondo anno dovrà convocare l’assemblea per la conferma o la nomina di un nuovo professionista. L’Amministratore uscente rimarrà in carica fino alla nuova elezione, garantendo la continuità nella gestione del condominio (concetto di prorogatio imperii).

Quindi per due anni l’amministratore non può essere revocato?

E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il condominio di revocare in qualsiasi momento l’amministratore in carica: sempre dall’articolo 1129 del Codice Civile si apprende che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”.

Le sentenze in merito dei tribunali di Taranto, Cassino, Milano.

Indichiamo il riferimento delle sentenze: Tribunale Taranto sent. del 10.12.2015; Tribunale Cassino decr. n. 1186/16 del 21.01.2016 e Tribunale Milano, ord. del 7.10.2015. In particolare, condividiamo un estratto della sentenza del Tribunale di Taranto:

[…] Trib. Taranto Sez. II, Sent., 10/12/2015 COMUNIONE E CONDOMINIO Assemblea dei condomini (deliberazioni)

L’incarico di amministratore dura un anno con rinnovo automatico e alla seconda scadenza occorre nuova nomina

Le deliberazioni dell’assemblea riguardanti la nomina e la conferma dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la conferma riguarda persona gia’ in carica mentre la nomina riguarda persona nuova.

Dopo la novella legislativa, che nel raccordo tra l’art. 1135 I comma n. 1 c.c. e l’art. 1129 comma X c.c. mostra di avere optato per un durata biennale dell’incarico, e’ stato reputato che la “conferma” si verifica quando, alla scadenza del secondo anno, l’assemblea ribadisca formalmente ed espressamente la scelta con un atto (la conferma, appunto) che si sostanzia in una “nuova” nomina alle stesse condizioni del precedente contratto di mandato e per lo stesso periodo, che e’ quello indicato dall’art. 1129 comma X c.c. cioe’ un anno con rinnovo automatico in difetto di disdetta.

Viene precisato che anche per l’approvazione della deliberazione di conferma dell’amministratore dopo la scadenza del mandato, occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la meta’ del valore dell’edificio ex art. 1136 commi 2 e 4 c.c.. […]

(Studio Alboreto, nota di Claudio Santovito)

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